ACQUE REFLUE ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

 

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Allegato 1.5 Contenuti sintetici delle disposizioni regionali relative alla disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

  1. Legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 concernente la disciplina dello stoccaggio e dello spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento provenienti dagli insediamenti zootecnici.
    Con tale provvedimento sono disciplinati:
    - Il sistema autorizzativo degli insediamenti dediti all'attività di allevamento attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, della durata di 4 anni, previa verifica della conformità dell’attività di spandimento ai carichi massimi ammissibili di azoto proveniente dagli effluenti di allevamento, in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dei terreni utilizzati.
    - La capacità di deposito (stoccaggio) degli effluenti di allevamento attraverso l'obbligo per gli insediamenti zootecnici che effettuano l'utilizzazione agronomica di dotarsi di contenitori di idonea capacità al fine di garantire l'immagazzinamento degli effluenti stessi nei periodi in cui è vietata l'applicazione al terreno nonché la loro maturazione e stabilizzazione.

  2. Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 1995 n. 3003 concernente i Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.
    Con il presente atto sono fissate disposizioni vincolanti circa le caratteristiche costruttive ed i requisiti tecnici da soddisfare nella realizzazione dei contenitori per prevenire l’inquinamento delle acque e possibili rischi per la salute.

  3. Circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n. 243 del 23/3-7/5/1999 e Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 199 n. 1853 recanti disposizioni sull'applicazione della LR 24 aprile 1995 n. 50.
    Con tali atti, afferenti rispettivamente alle specie animali suina e bovina, avi-cunicola sono definiti i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità degli allevamenti, dei quantitativi di effluenti prodotti e del corrispondente quantitativo di azoto in essi contenuto.

  4. Deliberazione Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. 2409 e Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997 n. 570 concernenti rispettivamente l'adozione e l'approvazione Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico.
    Il piano, efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (7 giugno 1995), oltre che dalla relazione generale e dalla relazione sulla vulnerabilità dell’acquifero regionale è costituito dai seguenti elaborati parte integrante:
    - Carta regionale della vulnerabilità (scala 1:250.000”).
    - Le zone vulnerabili individuate con il predetto strumento, conformemente all'Allegato I della direttiva nitrati, comprendono le aree del territorio regionale nelle quali, per le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee, dovuto all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, tenuto conto dei valori di concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee desunti dalla rete di monitoraggio delle acque sotterranee medesime.
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    Norme tecniche di attuazione

    1. Tali norme definiscono la disciplina specifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con riferimento, in particolare, alle seguenti misure:

    2. Periodi di divieto dell’applicazione al terreno degli effluenti di allevamento.

    3. Capacità di deposito degli effluenti prodotti. La capacità utile complessiva dei contenitori viene valutata in funzione della potenzialità massima dell’insediamento. La stessa non può essere inferiore al volume di effluenti prodotti per un predefinito numero di giorni, in relazione alle diverse specie animali (suina, bovina, altre specie), a seconda della natura degli effluenti medesimi (liquami o letami).

    4. Limitazioni all’applicazione degli effluenti di allevamento sul suolo agricolo in relazione alle condizioni climatiche, alle precipitazioni , alle condizioni ed al tipo di suolo nonché alla pendenza dei terreni.

    5. Apporto massimo di azoto sui terreni agricoli delle zone vulnerabili proveniente dagli effluenti di allevamento. Dette norme, in conformità all'allegato III della direttiva nitrati, garantiscono che per ciascun insediamento zootecnico il quantitativo di effluenti di allevamento applicato ogni anno ai terreni ricadenti in zona vulnerabile non superi il valore di 170 kg di azoto x ettaro. Ciò è reso possibile da procedure amministrative da attivarsi obbligatoriamente da parte del singolo titolare di allevamento nei confronti dell’autorità competente al controllo (provincia), e da procedimenti tecnici di calcolo, definiti attraverso le direttive specifiche di cui alla precedente lettera c), relative alla produzione degli effluenti per tonnellata di peso vivo di bestiame allevato ed al corrispondente quantitativo di azoto (kg) al campo al netto delle perdite.

    6. Applicazione di fertilizzanti azotati ai terreni secondo criteri di buona pratica agricola. Le richiamate disposizioni individuano, per le zone vulnerabili, i casi e le condizioni nelle quali ciascun allevamento della specie suina di potenzialità superiore a 160 tonnellate di peso vivo allevato ovvero superiore a 80 tonnellate di peso vivo allevato se ricadente in aree dichiarate al elevato rischio di crisi ambientale è tenuto obbligatoriamente a redigere un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), al fine di garantire l’equilibrio fra il fabbisogno colturale e l’apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione. Il PUA viene individuato come lo strumento tecnico che, in relazione alla caratteristiche dei terreni, degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti compresi quelli chimici, consente di determinare quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati in rapporto ai fabbisogni delle colture previste.

    7. Riduzione degli effetti negativi indotti sull’ambiente dagli allevamenti. Trattasi di misure di carattere pianificatorio volte a ridurre gli effetti indotti sull’ambiente dagli interventi di ristrutturazione, ampliamento, riconversione e trasferimento degli allevamenti suini nonché dalla realizzazione di nuovi allevamenti, nelle aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi. A tal fine le stesse norme identificano la categoria del "comune eccedentario" come un'area a basso grado di accettabilità agronomica e ambientale degli allevamenti suddetti. Nei territori dei comuni dichiarati eccedentari in termini di azoto di provenienza suinicola ricadenti nelle zone vulnerabili è preclusa la realizzazione di nuovi allevamenti suini.

  5. Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 641 inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi allevamenti suini e la modifica di quelli esistenti.
    Tale atto dispone che gli interventi siano condizionati all’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale (TABIA) in ordine alla produzione, al trattamento ed allo smaltimento dei liquami prodotti. Si prevede inoltre l’adozione di sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali (SMISA) per ridurre significativamente, rispetto alla situazione preesistente, gli impatti ambientali complessivi, attraverso l’incremento delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione ambientale.
    Lo stesso atto individua le diverse TABIA ed il loro peso relativo; i criteri di applicazione prevedono il raggiungimento di punteggio minimo predefinito, quale pre-condizione per la realizzazione dell’intervento. Tali punteggi risultano diversificati in relazione alla tipologia degli interventi ed alle caratteristiche territoriali delle aree dove sono ubicati gli allevamenti (zone vulnerabili / zone non vulnerabili – comuni eccedentari e comuni non eccedentari).

  6. Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 668 inerente la redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA) degli effluenti di allevamento.
    Il provvedimento definisce le modalità di redazione, da parte di tecnici abilitati, dei PUA per quanto attiene:

    • i criteri ed i parametri per eseguire il bilancio dell’azoto che deve necessariamente tenere conto di tutti gli apporti: effluenti di allevamento, altri fertilizzanti quali i fanghi di depurazione ed i fertilizzanti chimici, nonché della tipologia e rotazione colturale;
    • la capacità/attitudine dei terreni a ricevere gli effluenti di allevamento in relazione alle caratteristiche pedologiche dei suoli ricavate da specifiche “carte dell’uso del suolo”, disponibili a scala di semidettaglio (1:50.000);
    • i volumi di effluenti applicabili per unità di superficie;
    • parametri di asportazione dell’azoto rispetto alle colture più rappresentative a scala regionale.


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Ambiente e benessere degli animali: guida agli adempimenti normativi in regione Emilia-Romagna