ACQUE REFLUE ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
|
  
Allegato 1.5 Contenuti sintetici delle disposizioni regionali relative alla disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
Legge
regionale 24 aprile 1995 n. 50 concernente la disciplina dello
stoccaggio e dello spandimento sul suolo agricolo degli effluenti
di allevamento provenienti dagli insediamenti zootecnici. Con
tale provvedimento sono disciplinati: - Il sistema
autorizzativo degli insediamenti dediti all'attività di
allevamento attraverso il rilascio di un provvedimento espresso,
della durata di 4 anni, previa verifica della conformità
dell’attività di spandimento ai carichi massimi
ammissibili di azoto proveniente dagli effluenti di allevamento,
in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dei terreni
utilizzati. - La capacità di deposito (stoccaggio)
degli effluenti di allevamento attraverso l'obbligo per gli
insediamenti zootecnici che effettuano l'utilizzazione agronomica
di dotarsi di contenitori di idonea capacità al fine di
garantire l'immagazzinamento degli effluenti stessi nei periodi
in cui è vietata l'applicazione al terreno nonché
la loro maturazione e stabilizzazione.
Deliberazione
della Giunta regionale 1 agosto 1995 n. 3003 concernente i
Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori
per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento. Con il
presente atto sono fissate disposizioni vincolanti circa le
caratteristiche costruttive ed i requisiti tecnici da soddisfare
nella realizzazione dei contenitori per prevenire l’inquinamento
delle acque e possibili rischi per la salute.
Circolare
regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata
dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n. 243 del
23/3-7/5/1999 e Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre
199 n. 1853 recanti disposizioni sull'applicazione della LR 24
aprile 1995 n. 50. Con tali atti, afferenti
rispettivamente alle specie animali suina e bovina, avi-cunicola
sono definiti i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo
della potenzialità degli allevamenti, dei quantitativi di
effluenti prodotti e del corrispondente quantitativo di azoto in
essi contenuto.
Deliberazione
Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. 2409 e Deliberazione del
Consiglio regionale 11 febbraio 1997 n. 570 concernenti
rispettivamente l'adozione e l'approvazione Piano territoriale
regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio
per il comparto zootecnico. Il piano, efficace dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna (7 giugno 1995), oltre che dalla relazione generale e
dalla relazione sulla vulnerabilità dell’acquifero
regionale è costituito dai seguenti elaborati parte
integrante: - Carta regionale della vulnerabilità
(scala 1:250.000”). - Le zone vulnerabili individuate
con il predetto strumento, conformemente all'Allegato I della
direttiva nitrati, comprendono le aree del territorio regionale
nelle quali, per le caratteristiche idrogeologiche degli
acquiferi vi è il rischio di inquinamento delle acque
sotterranee, dovuto all’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, tenuto
conto dei valori di concentrazione dei nitrati nelle acque
sotterranee desunti dalla rete di monitoraggio delle acque
sotterranee medesime. - Norme tecniche di attuazione
Tali norme definiscono la disciplina specifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con riferimento, in particolare, alle seguenti misure:
-
Periodi di divieto dell’applicazione al terreno degli
effluenti di allevamento.
-
Capacità di deposito degli effluenti prodotti. La
capacità utile complessiva dei contenitori viene valutata
in funzione della potenzialità massima dell’insediamento.
La stessa non può essere inferiore al volume di effluenti
prodotti per un predefinito numero di giorni, in relazione alle
diverse specie animali (suina, bovina, altre specie), a seconda
della natura degli effluenti medesimi (liquami o letami).
-
Limitazioni all’applicazione degli effluenti di allevamento
sul suolo agricolo in relazione alle condizioni climatiche,
alle precipitazioni , alle condizioni ed al tipo di suolo nonché
alla pendenza dei terreni.
-
Apporto massimo di azoto sui terreni agricoli delle zone
vulnerabili proveniente dagli effluenti di allevamento.
Dette norme, in conformità all'allegato III della direttiva
nitrati, garantiscono che per ciascun insediamento zootecnico il
quantitativo di effluenti di allevamento applicato ogni anno ai
terreni ricadenti in zona vulnerabile non superi il valore di 170
kg di azoto x ettaro. Ciò è reso possibile da
procedure amministrative da attivarsi obbligatoriamente da parte
del singolo titolare di allevamento nei confronti dell’autorità
competente al controllo (provincia), e da procedimenti tecnici di
calcolo, definiti attraverso le direttive specifiche di cui alla
precedente lettera c), relative alla produzione degli effluenti
per tonnellata di peso vivo di bestiame allevato ed al
corrispondente quantitativo di azoto (kg) al campo al netto delle
perdite.
-
Applicazione di fertilizzanti azotati ai terreni secondo criteri
di buona pratica agricola. Le richiamate disposizioni individuano, per le zone vulnerabili, i
casi e le condizioni nelle quali ciascun allevamento della specie
suina di potenzialità superiore a 160 tonnellate di peso
vivo allevato ovvero superiore a 80 tonnellate di peso vivo
allevato se ricadente in aree dichiarate al elevato rischio di
crisi ambientale è tenuto obbligatoriamente a redigere un
Piano di utilizzazione agronomica (PUA), al fine di garantire
l’equilibrio fra il fabbisogno colturale e l’apporto
di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione. Il PUA
viene individuato come lo strumento tecnico che, in relazione alla
caratteristiche dei terreni, degli effluenti di allevamento e
degli altri fertilizzanti compresi quelli chimici, consente di
determinare quantità, tempi e modalità di
distribuzione dei fertilizzanti azotati in rapporto ai fabbisogni
delle colture previste.
-
Riduzione degli effetti negativi indotti sull’ambiente
dagli allevamenti. Trattasi di misure di carattere pianificatorio volte a ridurre gli effetti
indotti sull’ambiente dagli interventi di ristrutturazione,
ampliamento, riconversione e trasferimento degli allevamenti
suini nonché dalla realizzazione di nuovi allevamenti,
nelle aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi.
A tal fine le stesse norme identificano la categoria del "comune
eccedentario" come un'area a basso grado di accettabilità
agronomica e ambientale degli allevamenti suddetti. Nei territori
dei comuni dichiarati eccedentari in termini di azoto di
provenienza suinicola ricadenti nelle zone vulnerabili è
preclusa la realizzazione di nuovi allevamenti suini.
Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 641 inerente i criteri e
gli obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi
allevamenti suini e la modifica di quelli esistenti. Tale
atto dispone che gli interventi siano condizionati all’adozione
di tecnologie a basso impatto ambientale (TABIA) in ordine alla
produzione, al trattamento ed allo smaltimento dei liquami
prodotti. Si prevede inoltre l’adozione di sostanziali
miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali (SMISA) per ridurre
significativamente, rispetto alla situazione preesistente, gli
impatti ambientali complessivi, attraverso l’incremento
delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione
ambientale. Lo stesso atto individua le diverse TABIA ed il
loro peso relativo; i criteri di applicazione prevedono il
raggiungimento di punteggio minimo predefinito, quale
pre-condizione per la realizzazione dell’intervento. Tali
punteggi risultano diversificati in relazione alla tipologia
degli interventi ed alle caratteristiche territoriali delle aree
dove sono ubicati gli allevamenti (zone vulnerabili / zone non
vulnerabili – comuni eccedentari e comuni non eccedentari).
Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 668 inerente la
redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA) degli
effluenti di allevamento. Il provvedimento definisce le
modalità di redazione, da parte di tecnici abilitati, dei
PUA per quanto attiene:
- i criteri ed i parametri per eseguire il bilancio dell’azoto che deve necessariamente
tenere conto di tutti gli apporti: effluenti di allevamento,
altri fertilizzanti quali i fanghi di depurazione ed i
fertilizzanti chimici, nonché della tipologia e rotazione
colturale;
- la capacità/attitudine dei terreni a
ricevere gli effluenti di allevamento in relazione alle
caratteristiche pedologiche dei suoli ricavate da specifiche
“carte dell’uso del suolo”, disponibili a scala
di semidettaglio (1:50.000);
- i volumi di effluenti applicabili per unità di superficie;
- parametri di asportazione dell’azoto rispetto alle colture più
rappresentative a scala regionale.
  
|
Ambiente e benessere degli animali: guida agli adempimenti normativi in regione Emilia-Romagna
|
|