   
Recapito degli effluenti di allevamento
Si distinguono in effluenti palabili ed effluenti non palabili. Tra i primi si comprendono i liquami e altri materiali ad essi assimilati (acque lavaggio strutture, ecc.), tra i
secondi i letami e altri materiali ad essi assimilati (polline disidratate, ecc
).
Esistono le seguenti possibilità di scarico:
- scarico in acque superficiali nel rispetto della tabella 3 dell'All. 5 del Dlgsl 152/99 (vedi Allegato 1.2). Accanto alle acque depurate è da
considerare la gestione dei fanghi di depurazione soggetti al Dgsl 99/92 (vedi anche il capitolo 3).
- scarico in pubblica fognatura nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/99 (vedi Allegato 1.2).
- utilizzazione agronomica mediante spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.28, comma 7,
lett. a) b) c), del dlgs 152/99, e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate. Tale attività é disciplinata dalla Regione, ai sensi
dell'art.38, comma 2, del dlgs 152/99, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche
agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici.
Fino alla emanazione della disciplina regionale di cui al comma precedente, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali riportate in allegato 1.5.
Con riferimento all'applicazione delle disposizioni richiamate precedentemente valgono le seguenti precisazioni:
- nelle zone vulnerabili, in conformità a quanto previsto dalla direttiva nitrati e dall'Allegato 7 - Parte AIV del DLgs 152/99, lo spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 210 Kg per ettaro si intende riferita ad un periodo transitorio giunto a scadenza alla data del 31 dicembre 2002. Gli allevamenti suinicoli esistenti che sulla base dei rispettivi PUA hanno usufruito di questa condizione, entro la scadenza naturale di validità del predetto piano, sono tenuti ad adeguare i predetti carichi massimi di azoto applicati ai terreni, attraverso gli effluenti di allevamento, al valore di 170 kg per ettaro. A tal fine dovranno essere privilegiate azioni ed interventi volti all'utilizzo di adeguate tecniche di trattamento degli effluenti per ridurne il contenuto di azoto ovvero a favorire le condizioni per effettuare lo spandimento degli effluenti prodotti nei terreni ubicati in zone non vulnerabili. Restano ferme le procedure dettate dalle richiamate disposizioni comunitarie e statali per consentire lo spandimento di effluenti di allevamento in quantità diversa da quella indicata in precedenza, da motivare e da giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture;
- le aree del territorio regionale classificate "eccedentarie" in termini di azoto provenienza suinicola, ai sensi della richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 ("comuni eccedentari" - Allegato I), sono soggette a revisione nell'ambito delle disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1. Il percorso di valutazione oltre a rivedere i parametri di riferimento a suo tempo assunti per la determinazione del bilancio fra l'azoto reso disponibile dalla zootecnica e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, tiene conto altresì dell'evoluzione della consistenza del patrimonio zootecnico regionale e dei sistemi di stabulazione utilizzate nonché della tipologia / natura degli effluenti prodotti dalle diverse specie animali allevate nel territorio regionale;
- fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE e Dlgs 372/99) per gli allevamenti di consistenza superiore 2 000 posti suino di peso superiore a 30 kg o 750 posti scrofe ovvero 40 000 posti pollame, le disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1 adeguano, sulla base degli orientamenti sul benessere animale e dell'evoluzione delle tecniche di stabulazione delle diverse specie animali, i criteri ed i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 641/99 per la realizzazione dei nuovi allevamenti e la modifica di quelli esistenti. Detta esigenza si inserisce nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli effetti sull'ambiente determinati dagli allevamenti, in particolare in aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi.
   
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