   
Recapito delle acque reflue di allevamento
B1 - Acque reflue di allevamento assimilate alle domestiche
Gli elementi da prendere in considerazione per stabilire che sono assimilabili sono i seguenti:
a) disponibilità di almeno 1ha di terreno per ogni 340 kg di azoto prodotto negli effluenti dagli animali allevati. Una tabella riportata in allegato stabilisce il peso vivo
medio presente nel corso dell'anno che corrisponde ai 340 kg di azoto prodotto (vedi Allegato 1.1 Peso vivo e produzioni di azoto equivalente);
b) connessione funzionale del terreno disponibile con l'attività di allevamento. Per stabilire se tale connessione è reale occorre che il titolo di
disponibilità del terreno sia la proprietà o l'affitto o altro diritto reale in modo che sia garantita in ogni caso la connessione funzionale fra la
coltivazione del fondo e l'attività di allevamento. Tale condizione di norma si realizza quando i terreni sono capaci in concreto di sopportare in termini ambientali il carico
derivante dall'allevamento (si veda Cassazione penale. Sezione III, 13 gennaio 1994).
Queste acque possono avere i seguenti tipi di recapito:
- Recapito in acque superficiali
Le "acque reflue assimilate" derivanti da imprese dedite all'attività di allevamento di bestiame, qualora abbiano recapito in corpo idrico superficiale, sono assoggettate alle
disposizioni seguenti:
a) I nuovi scarichi con carico inquinante biodegradabile superiore a 2 000 AE sono sottoposti ad un trattamento di tipo secondario; prima dello scarico nel recettore finale le acque reflue devono
essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla Allegato 1.2 Tabella 3 Dlgsl 152/99. Gli scarichi con carico biodegradabile inferiore a 2 000 AE sono
sottoposti ai sistemi di trattamento previsti per gli insediamenti / edifici / nuclei isolati. In questo ambito trovano applicazione le soluzioni impiantistiche indicate per le tipologie di
insediamento "complessi edilizi e piccoli nuclei abitati". I medesimi scarichi qualora abbiano consistenza uguale o superiore a 50 AE devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati
nell'Allegato 1.3 Tabella D Nuova Normativa RER. Ai fini del calcolo del carico inquinante biodegradabile si avrà a riferimento la
valutazione del carico giornaliero espresso in kg di BOD5 ricavato dal volume di refluo prodotto e dalla concentrazione di BOD5 presente nel refluo stesso, prima di qualsiasi trattamento depurativo.
Dette valutazioni sono desunte, di norma, dai dati della letteratura tecnica di settore più aggiornata relativi ad attività analoghe o simili. Quando le
particolari situazioni lo richiedano si può ricorrere a misure dirette del carico biodegradabile. In ogni caso le valutazioni basate su misure dirette devono essere supportate da
un programma di misure rappresentativo del carico generato dall'attività in un arco di tempo significativo.
b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano anche agli scarichi derivanti dalle imprese esistenti soggette a ristrutturazione o ad ampliamento che determinano variazioni
significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente. A tal fine il criterio di riferimento è quello della modifica / variazione del processo di
formazione dello scarico, dell'aumento della superficie utile disponibile o della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico biodegradabile
espresso in AE, rispetto alla situazione di pre-intervento.
c) Gli scarichi esistenti con recapito in corpo idrico superficiale conformi alle previgenti disposizioni ovvero ai valori limite - ex tabella III LR 7/83 non sono soggetti a nessun nuovo obbligo,
salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al Dlgsl 152/99 entro il 13 giugno 2003. Qualora detta condizione non sia verificata
l'autorità competente prescrive l'adeguamento alle nuove disposizioni entro un termine prefissato da definirsi sulla base della natura e della consistenza degli interventi da
realizzare.
In ogni caso entro 3 anni dall'adozione della Delibera Giunta Regionale E.R. n. 2003/1053 del 9.06.2003 gli scarichi esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla precedenti lettere a) e b).
d) Ai fini della disciplina dei predetti scarichi, sono fatti salvi eventuali e diversi valori limite di emissione definiti dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 28 del Dlgsl 152/99.
-Recapito sul suolo:
In ragione di quanto previsto dallo stesso Dlgsl 152/99 e dalla citata deliberazione CITAI 4 febbraio 1977, lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto delle
seguenti condizioni:
· lo smaltimento di liquami è ammesso non come mezzo di scarico di acque usate ma come mezzo di trattamento che assicuri idonea dispersione e
innocuizzazione degli scarichi stessi attraverso fenomeni di depurazione naturale;
· lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo di scarichi liquidi è ammesso soltanto se le acque reflue apportano sostanze direttamente utili alla
produzione ovvero possono essere destinate a scopi irrigui e non contengano sostanze attive in grado di alterare le funzioni proprie del terreno nonché sostanze tossiche /
persistenti / bioaccumulabili;
Recapito sul suolo adibito ad uso agricolo:
Ferme restando le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalle
imprese di cui all'art. 28, comma 7 - lettere a), b), c) è consentito esclusivamente per scopi irrigui, nel rispetto dei seguenti criteri applicativi:
A. Fabbisogno idrico delle colture: da definirsi secondo i criteri adottati dai servizi regionali per l'assistenza tecnica alle aziende agricole.
B. Buona pratica irrigua : finalizzata al massimo contenimento della percolazione e dello scorrimento superficiale ed al conseguimento di elevati livelli di efficienza distributiva dell'acqua. Sulla
base delle condizioni meteoclimatiche locali, i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna forniscono le indicazioni sotto riportate:
· i volumi di ogni adacquamento in relazione alla coltura od a gruppi colturali;
· i termini della stagione irrigua (epoche d'avvio e di chiusura);
· i valori di capacità idrica nello strato di terreno interessato dall'apparato radicale delle colture.
C. Adeguata capacità di stoccaggio. La distribuzione in campo deve essere collegata alle esigenze delle colture nelle fasi del ciclo di sviluppo, valutate in relazione al
fabbisogno idrico. Al fine di rispettare i tempi di intervento agronomici, e per determinare un miglioramento qualitativo delle acque reflue in termini di grado di
biodegradabilità, deve essere previsto un periodo di stoccaggio adeguato. La capacità di stoccaggio è determinata sulla base del volume
di acque reflue prodotte ed in relazione all'ordinamento colturale interessato dal programma di scarico, tenendo conto gli elementi richiamati alle precedenti lettere A e B.
Le provincie possono autorizzare, per scopi irrigui, lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del comma 7, dell'art. 28, nel rispetto delle
norme tecniche previste dalla deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 e dei criteri suddetti.
La domanda di autorizzazione è accompagnata da un programma di utilizzazione contenente le informazioni e le valutazioni necessarie a soddisfare le esigenze di cui alle
precedenti lettere A, B e C, secondo il formato - dati definito dalla Provincia nonché da una relazione tecnica inerente il processo di formazione dello scarico, con particolare
riferimento alla eventuale presenza di sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili.
L'autorizzazione allo scarico oltre a definire le condizioni specifiche di utilizzo delle acque reflue, prescrive altresì la capacità utile di stoccaggio.
Quando le particolari condizioni del singolo scarico lo richiedano, la Provincia può prescrivere l'esecuzione di un programma di controllo periodico delle acque reflue prima del
loro impiego, attraverso uno o più parametri indicatori significativi della qualità dello scarico.
Recapito su suolo non adibito ad uso agricolo
Lo scarico sul suolo è ammesso nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste ai punti 1 e 2 dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977. In
particolare il predetto allegato fissa disposizioni in merito ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche del sito;
b) caratteristiche delle acque di scarico;
c) protezione delle falde;
d) metodi e portate di applicazione dello scarico;
e) conduzione dell'impianto di scarico e controlli analitici.
La domanda di autorizzazione allo scarico è accompagnata dalla documentazione contenente le informazioni inerenti gli aspetti suddetti, secondo il formato - dati definito dalla
provincia.
L'autorizzazione allo scarico, oltre a definire le condizioni / prescrizioni specifiche dello scarico delle acque reflue, quando le specifiche con dizioni lo richiedano, può
subordinare lo scarico stesso alla esecuzione di un programma periodico di verifica del corretto funzionamento del sistema di scarico.
- Recapito in rete fognaria
questo tipo di scarico è sempre ammesso purché siano osservati i regolamenti adottati dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma
2 dell'art. 33 del Dlgsl 152/99.
In forza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Dlgsl 152/99, tale condizione costituisce una deroga al principio generale che tutti gli scarichi prima della loro attivazione devono essere
preventivamente autorizzati. La rispondenza alle procedure, alle modalità ed alle prescrizioni fissati dai regolamenti suddetti sono da considerarsi condizione necessaria e
sufficiente per l'attivazione dello scarico.
- Recapito diverso dalla rete fognaria
(vedi Recapito delle acque reflue domestiche "in senso stretto")
B2 - Acque reflue di allevamento NON assimilate alle domestiche
Sono classificate come acque reflue industriali.
Hanno la possibilità di scarico in acque superficiali o in fognatura nel rispetto della tabella 3 dell'All. 5 del Dlgsl 152/99 (vedi Allegato 1.2
). Accanto alle acque depurate è da considerare la gestione dei fanghi di depurazione soggetti al Dgsl 99/92 (vedi anche il capitolo 3).
   
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