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Ai sensi della legge 748/1984 per "fertilizzante" si intende "qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro
migliore sviluppo e comprende prodotti, minerali, organici e organominerali, che si suddividono in concimi ed ammendanti e correttivi.
Per "concime" si intende "qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità
a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità previste dalla presente legge". Per "ammendante e
correttivo" si intende "qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche,
biologiche e meccaniche di un terreno".
Pertanto per concime si intendono esclusivamente le sostanze che hanno lo scopo precipuo di apportare un elemento nutritivo, in determinate forme e solubilità. Tutti gli altri
prodotti che possono modificare le caratteristiche del terreno, migliorandone la fertilità, sono definiti ammendanti o correttivi.
La conoscenza del contenuto in elementi nutritivi, che esprime il vero valore del fertilizzante, è essenziale per una corretta valutazione del prodotto. La legge prevede a questo
proposito che per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal
produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato.
È opportuno insistere sul fatto che il titolo è espresso sul tal quale, inclusa quindi l'umidità eventualmente contenuta. Solo per
alcuni ammendanti è previsto che il titolo sia riferito al peso secco, creando il pericolo di una certa confusione sulla valutazione di questi prodotti.
Il titolo deve sempre essere espresso come rapporto percentuale peso/peso (kg di elementi o composti chimici della fertilità per 100 kg di fertilizzante). L'indicazione sulla
confezione dei titoli è obbligatoria per alcuni elementi e facoltativa per altri, in funzione di quanto previsto per ogni fertilizzante. In tutti i casi la dichiarazione comporta
la garanzia e l'eventuale non corrispondenza tra titoli dichiarati e caratteristiche dei prodotti è punita dalla legge.
La legge 748/1984 prevede anche sotto quale forma dev'essere dichiarato il titolo e quale è il titolo minimo dichiarabile. Qualora in un concime sia presente un elemento in
quantità inferiori al minimo, tale contenuto non può essere dichiarato. Oltre al titolo minimo per ogni elemento, la legge fissa, per ogni fertilizzante, uno
o più titoli minimi e, talora, dei titoli massimi.
In molti casi il titolo minimo dichiarabile è inferiore al titolo che si avrebbe con un composto chimico puro: ciò vuol dire che il concime
può contenere anche altre sostanze o residui di lavorazione, purché tali sostanze non siano dannose alle persone, agli animali o alle piante.
   
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