   
Recapito delle acque reflue domestiche "in senso stretto"
Le possibilità di smaltimento ( Delibera Giunta Regionale E.R. n. 2003/1053 del 9.06.2003) sono le seguenti:
· in rete fognaria: questo tipo di scarico è sempre ammesso purché siano osservati i regolamenti adottati dal
gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del Dlgsl 152/99). In forza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Dlgsl 152/99, tale condizione
costituisce una deroga al principio generale che tutti gli scarichi prima della loro attivazione devono essere preventivamente autorizzati. La rispondenza alle procedure, alle
modalità ed alle prescrizioni fissati dai regolamenti suddetti sono da considerarsi condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dello scarico.
· in recapito diverso dalla rete fognaria: sono soggetti alle disposizioni relative agli insediamenti / nuclei / installazioni / edifici isolati di cui al
comma 4 dell'art 27 del Dlgsl 152/99. Se lo scarico avviene sul suolo, sono applicabili le "Norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel
sottosuolo previste ai punti 1 e 2" dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 nonché le "Norme tecniche sulla natura e consistenza degli impianti di
smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5 000 metri cubi". Tale deliberazione in base all'art. 62, comma 7, del Dlgsl 152/99
resta pienamente operante: le norme tecniche in essa contenute continuano ad applicarsi in quanto il Dlgsl 152/99 stesso si limita a dettare norme soltanto per le acque reflue urbane e per le acque
industriali (art. 29, comma 1 lett. c).
   
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