   
I registri di carico e scarico
Ai fini di consentire un adeguato controllo dei flussi di rifiuti da parte delle autorità competenti, il D.lgs 22/97 prevede (art. 12) l'obbligo per i produttori
di rifiuti di annotare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti nonché tutte le informazioni relative alla movimentazione dei rifiuti.
Gli imprenditori agricoli tenuti alla dichiarazione MUD (e quindi imprenditori agricoli con volume d'affari superiore ai 15 milioni di lire anno (7.747,00 ) che producono
rifiuti pericolosi) sono tenuti a dotarsi di un registro di carico e scarico, conforme al modello adottato con il DM 1 aprile 1998 n. 148, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, in
cui annotare le informazioni sulle quantità e le caratteristiche dei rifiuti.
Per produzioni di rifiuti pericolosi inferiori ad una tonnellata all'anno, l'obbligo può essere assolto tramite le Organizzazione di categoria (mantenendo presso l'impresa la
copia dei dati trasmessi), che provvederanno a effettuare le annotazioni con cadenza mensile.
L'obbligo di registrazione, da parte delle imprese agricole che si configurano come produttori di rifiuti, può essere assolto anche mediante integrazione di registri, scritture
contabili e documentazioni tenute per altri fini (registri IVA, scritture di magazzino, altre scritture previste dalla legge).
I registri devono essere corredati con i formulari di trasporto dei rifiuti e conservati per un periodo minimo di cinque anni dall'ultima registrazione.
   
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