  
Classificazione dei rifiuti agricoli
I rifiuti prodotti dal settore agricolo, a norma dell'art. 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, sono classificabili come rifiuti speciali. Nell'ambito dell'elenco dei rifiuti, allegato al suddetto
decreto, è, infatti prevista una categoria di rifiuti specifici derivanti dalle attività agricole, da orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
(Tabella 4.1 Rifiuti specifici dell'attività delle aziende agricole). L'elenco è stato di recente modificato
con l'entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti. I rifiuti pericolosi non sono più oggetto di uno specifico elenco; è previsto un unico elenco
nell'ambito del quale i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da asterisco; viene inoltre introdotto il concetto di "voci speculari" per le quali è possibile applicare il
criterio della concentrazione limite. In tali casi una voce si riferisce al tipo di rifiuto pericoloso, l'altra voce al tipo di rifiuto non pericoloso e un rifiuto è identificato
come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto una o più delle
proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Nel caso dei rifiuti della categoria 02 e, in particolare, della categoria 0201, le voci 020108 (rifiuti agrochimici
contenenti sostanze pericolose) e 020109 (rifiuti agrochimici non contenenti sostanze pericolose), la prima si riferisce ai rifiuti non pericolosi, ovvero nei quali le concentrazioni
delle sostanze che conferiscono carattere di pericolosità non raggiungono determinati livelli, la seconda ai rifiuti nei quali tali concentrazioni vengono superate.
Oltre ai rifiuti specifici, che trovano una propria classificazione relativa all'attività economica e al processo produttivo che li produce, in questo caso
dell'attività agricola e relativa macrocategoria 02, l'attività agricola produce altre tipologie di rifiuti, derivanti dall'impiego di macchine agricole e
altre apparecchiature, quali oli esausti, batterie, veicoli fuori uso e loro parti, rifiuti sanitari, imballaggi.
Una lista dei principali rifiuti delle attività agricole, con relativi codici di identificazione sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti è riportata
nella Tabella 4.2 - Principali rifiuti pericolosi derivanti dalle attività delle aziende agricole e
nella Tabella 4.3 - Principali rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività delle aziende agricole.
L'impresa agricola può, comunque, produrre, nell'ambito della propria attività, alcune tipologie di rifiuti speciali con caratteristiche merceologiche simili
a quelle dei rifiuti urbani e pertanto ad essi assimilabili sulla base dei regolamenti comunali in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 27 luglio 1984, che
costituiscono, ad oggi il riferimento in attesa del regolamento previsto all'articolo 18, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 22/97 che dovrà definire i criteri
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento. I rifiuti agricoli assimilati, nei regolamenti comunali, ai rifiuti urbani seguono il normale ciclo di raccolta e
gestione di questi ultimi.
Alcune tipologie di rifiuti prodotti dal settore agricolo, in quanto disciplinati da specifiche norme sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 22/97, sulla base dell'art. 8 del
medesimo. Tra queste hanno particolare rilevanza per quantitativi prodotti le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole.
Per quanto riguarda le materie fecali queste dovrebbero essere governate, in quanto effluenti zootecnici, dall'art. 38 del Dlgsl 152/99 (vedi anche Recapito degli effluenti di allevamento
)
  
|