UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE

 

IndietroSommarioPrecedenteSuccessivo

Prescrizioni per l'uso dei fanghi

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 99/92, le autorizzazioni debbono essere vincolate, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 99/92, alle seguenti prescrizioni:

· è vietata l'utilizzazione dei fanghi non palabili nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque Stralcio per il Comparto Zootecnico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997 (Allegato 3.1);

· l'utilizzazione dei fanghi non palabili è vietata altresì nei casi individuati dal comma 2 dell'art. 7 delle citate Norme Tecniche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 (Allegato 3.2);

· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è consentita nelle zone vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 kg di azoto per ettaro e per anno;

· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è consentita nelle zone non vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 340 kg di azoto per ettaro e per anno;

· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura nelle zone vulnerabili e non vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/95, in cui già si utilizzi liquame a fini agronomici, è consentita solo se detta operazione è prevista all'interno di piani di utilizzazione agronomica predisposti ed approvati ai sensi dell'art. 6 della medesima deliberazione (Allegato 3.3);

· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura nei suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5% è consentita solo se gli apporti di azoto e fosforo sono giustificati da un piano di utilizzazione agronomica predisposto ai sensi dell'art. 6 della più volte citata deliberazione 570/97 (Allegato 3.3);

· i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni non possono superare i limiti massimi stabiliti dall'art. 3, commi 4) e 5) del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.4);

· è vietata l'utilizzazione di fanghi su e/o nei terreni agricoli nei casi previsti dall'art. 4 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.5);

· è vietata l'utilizzazione di fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri fissati nell'Allegato IB del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.6);

· è vietata l'utilizzazione di fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi i valori limite fissati nell'Allegato IA del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.7);

· è altresì vietata l'utilizzazione dei fanghi che contengono cromo sui suoli il cui potere ossidante sia in grado di produrre una quantità di Cr VI uguale o superiore a 1 micromole;

· è vietata l'applicazione di fanghi ai suoli in presenza di colture in atto ad esclusione di quelle arboree, come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.5);

· è comunque vietata l'utilizzazione dei fanghi nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi del comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs 152/99 (Allegato 3.8).


IndietroSommarioPrecedenteSuccessivo

Ambiente e benessere degli animali: guida agli adempimenti normativi in regione Emilia-Romagna