  
Prescrizioni per l'uso dei fanghi
Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 99/92, le autorizzazioni debbono essere vincolate, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 99/92, alle seguenti prescrizioni:
· è vietata l'utilizzazione dei fanghi non palabili nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque Stralcio per il Comparto Zootecnico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997 (Allegato 3.1);
· l'utilizzazione dei fanghi non palabili è vietata altresì nei casi individuati dal comma 2 dell'art. 7 delle citate
Norme Tecniche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 (Allegato 3.2);
· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è consentita nelle zone vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 a
condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 kg di azoto per ettaro e per anno;
· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è consentita nelle zone non vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 a
condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 340 kg di azoto per ettaro e per anno;
· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura nelle zone vulnerabili e non vulnerabili come definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 570/95, in cui
già si utilizzi liquame a fini agronomici, è consentita solo se detta operazione è prevista all'interno di piani di utilizzazione
agronomica predisposti ed approvati ai sensi dell'art. 6 della medesima deliberazione (Allegato 3.3);
· l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura nei suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5% è consentita solo se gli apporti
di azoto e fosforo sono giustificati da un piano di utilizzazione agronomica predisposto ai sensi dell'art. 6 della più volte citata deliberazione 570/97 (Allegato 3.3);
· i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni non possono superare i limiti massimi stabiliti dall'art. 3, commi 4) e 5) del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.4);
· è vietata l'utilizzazione di fanghi su e/o nei terreni agricoli nei casi previsti dall'art. 4 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.5);
· è vietata l'utilizzazione di fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di
altri parametri fissati nell'Allegato IB del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.6);
· è vietata l'utilizzazione di fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi in dotazione o a motivo
dell'impiego dei fanghi i valori limite fissati nell'Allegato IA del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.7);
· è altresì vietata l'utilizzazione dei fanghi che contengono cromo sui suoli il cui potere ossidante sia in grado di produrre una quantità di Cr VI uguale o superiore a 1 micromole;
· è vietata l'applicazione di fanghi ai suoli in presenza di colture in atto ad esclusione di quelle arboree, come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 27
gennaio 1992, n. 99 (Allegato 3.5);
· è comunque vietata l'utilizzazione dei fanghi nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi del comma 5
dell'art. 21 del D.Lgs 152/99 (Allegato 3.8).
   
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