  
Cosa si doveva fare fino ad ora
Il riferimento legislativo principale per le emissioni in atmosfera è il DPR 203/88.
Per quanto lo spirito del DPR sia quello di disciplinare "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera", la definizione di impianto che viene data ("stabilimento o impianto
fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità") ha fatto ritenere per lungo tempo che gli insediamenti zootecnici e le loro pertinenze (contenitori di accumulo degli
effluenti) non fossero da considerare inclusi. Purtroppo non sono mai venute dal Ministero competente precisazioni utili a superare tali difficoltà di interpretazione.
Solo la Regione Emilia Romagna ha recepito la norma del DPR 203/88 attraverso la LR 36/89, ora abrogata, e adottando i criteri CRIA ER per emettere le Autorizzazioni.
Le tecnologie indicate nei criteri CRIAER, basate sui trattamenti " a valle", si sono rilevate inapplicabili, per cui le Province assieme agli Enti di controllo, riconoscendo tali
difficoltà oggettive, hanno tollerato la disapplicazione di tali criteri. Ciò si è tradotto in una generalizzata mancanza di
autorizzazione alle emissioni degli allevamenti.
Sono seguiti alcuni tentativi di mettere ordine.
Con la DG RER 960/99, oltre ai criteri CRIAER, vengono riconosciute come tecniche valide le cosiddette Migliori Tecniche Disponibili (MTD). Sono tecniche che applicano il principio della prevenzione
dell'inquinamento e la cui descrizione si trova nel Manuale BAT del CRPA e in Allegato 2.
A questa DG ha fatto seguito una determina (1164 del 20.02.2002) nella quale vengono definiti i nuovi criteri, basati sulle MTD. Tale determina vale per ora solo per gli allevamenti avicoli.
  
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